PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali e definizioni).

      1. La presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria e delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, come definite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, disciplina lo sfruttamento dell'energia nucleare ad uso civile, in conformità ai seguenti princìpi fondamentali e criteri generali:

          a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione, sul piano internazionale, di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale e mondiale, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato che istituisce la Comunità europea;

          b) affermazione dei princìpi comunitari di prevenzione, di precauzione, di correzione e di riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali;

          c) previsione di misure che assicurino la tempestività e l'efficacia dei piani e dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

          d) previsione di misure che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui singoli impianti produttivi.

      2. Ai fini della presente legge, si definisce «sicurezza nucleare» l'insieme delle disposizioni tecniche e delle misure di organizzazione relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti nucleari nonché al trasporto di sostanze radioattive.

 

Pag. 6


      3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sovrintende al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai princìpi e criteri generali di cui al comma 1.

Art. 2.
(Riattivazione degli impianti nucleari esistenti sul territorio nazionale).

      1. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa) è autorizzata a predisporre le procedure necessarie per la riattivazione degli impianti nucleari di Trino Vercellese, di Caorso, di Latina e di Garigliano.
      2. La SOGIN Spa è altresì autorizzata a predisporre le misure necessarie in caso di modifica del gestore dell'impianto e del perimetro dell'installazione.

Art. 3.
(Autorizzazione per la riattivazione degli impianti nucleari).

      1. I progetti e il programma dei lavori relativi alla riattivazione degli impianti nucleari di cui all'articolo 2 sono sottoposti all'approvazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), al fine di assicurare la sostenibilità delle modifiche da apportare per migliorare la sicurezza nucleare e di garantire una conduzione degli impianti rispondente alla normativa internazionale.
      2. Nel programma dei lavori di cui al comma 1 sono indicate le modalità di avviamento degli impianti fino all'utilizzo, in maniera graduale, a piena potenza.

Art. 4.
(Individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari).

      1. La realizzazione di nuovi impianti nucleari è sottoposta alla preventiva individuazione

 

Pag. 7

dei siti da parte del Consiglio dei ministri, sulla base di un'intesa conclusa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'APAT redige un piano dei siti idonei per l'insediamento di nuovi impianti nucleari, con riferimento alle esigenze di protezione dell'ambiente, di tutela delle risorse idriche e di difesa del suolo.

Art. 5.
(Autorizzazione per la costruzione e per la messa in esercizio di nuovi impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per la messa in esercizio di nuovi impianti di produzione di energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su istanza del soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per la verifica della fattibilità del progetto e la valutazione dell'impatto ambientale dello stesso.

Art. 6.
(Deposito unico nazionale).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche del terreno, individua, sulla base di una intesa conclusa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito del deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al

 

Pag. 8

periodo precedente, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede all'individuazione definitiva del sito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

Art. 7.
(Misure di compensazione).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di compensazione per i comuni situati entro cinquanta chilometri dal sito che ospita l'impianto nucleare. Le misure di compensazione sono previste, in prima istanza, per i comuni entro cinquanta chilometri dagli impianti nucleari di cui all'articolo 2, comma 1. Analoghe misure di compensazione sono altresì stabilite per i comuni confinanti con il sito che ospita il deposito unico nazionale di cui all'articolo 6.